Art. 26.
(Tutela dei prodotti tipici).

      1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei «prodotti di montagna italiana», al quale sono iscritte, sentite le comunità montane interessate, le sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la trasformazione che la provenienza della materia prima.
      2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotti di montagna italiana» anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.
      3. La denominazione di «prodotto di montagna» utilizzata ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è estesa ai prodotti e alle lavorazioni tipici, diversi da quelli tutelati ai sensi del comma 1 del presente articolo, che sono stati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. La domanda di registrazione è presentata alle regioni dalle associazioni di produttori, qualunque sia la forma giuridica che esse assumono, e deve essere corredata da un disciplinare contenente gli elementi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 510/2006. L'autorizzazione individua

 

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l'organismo di controllo ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e costituisce il titolo per l'inserimento dei prodotti nell'Atlante del patrimonio gastronomico previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per l'ammissione alle deroghe ivi previste.
      4. Allo sviluppo dei contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in favore dei prodotti tipici delle zone montane, è destinata una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
      5. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni di montagna ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.