1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei «prodotti di montagna italiana», al quale sono iscritte, sentite le comunità montane interessate, le sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la trasformazione che la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotti di montagna italiana» anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.
3. La denominazione di «prodotto di montagna» utilizzata ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è estesa ai prodotti e alle lavorazioni tipici, diversi da quelli tutelati ai sensi del comma 1 del presente articolo, che sono stati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. La domanda di registrazione è presentata alle regioni dalle associazioni di produttori, qualunque sia la forma giuridica che esse assumono, e deve essere corredata da un disciplinare contenente gli elementi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 510/2006. L'autorizzazione individua